DECRETO DIGNITÀ

DECRETO DIGNITÀ

Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) convertito con la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 è intervenuto in modo significativo, oltre che sulla disciplina del contratto a tempo determinato anche sulla somministrazione di lavoro assimilando quest’ultimo al rapporto di lavoro a tempo determinato

Vediamo le principali caratteristiche per la somministrazione

  • Limite massimo di 6 proroghe sul singolo contratto
  • Successione di contratti con il limite massimo di 24 mesi
  • Contratto con una durata superiore ai 12 mesi e per ogni rinnovo solo in presenza di una delle seguenti causali (Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività; Ragioni sostitutive; Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria)
  • Termine per impugnare il contratto in via stragiudiziale entro i 180 giorni
  • Incremento contributivo dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo (non si applica per le attività stagionali)
  • Il lavoratore in somministrazione non matura il diritto di precedenza
  • Per il lavoratori assunti in regime di somministrazione non è previsto lo Stop&Go (Intervallo temporale tra la stipula di contratti)
  • Il limite quantitativo del 30% di contratti di somministrazione a tempo determinato calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell’anno assunzione (Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore)
  • Ulteriore 20% di contratti di somministrazione a tempo indeterminato calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° Gennaio dell’anno di assunzione (Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore)

Il Decreto Dignità non modifica nulla del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”) che resta disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015 nella sua formulazione originaria.

Per maggiori informazioni i nostri Referenti sono a completa disposizione